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Morosità nel condominio? L’atto ingiuntivo è nullo se non c’è prima la diffida

Vivi in un condominio e sei proprietario del tuo appartamento. Se hai accumulato diverse morosità nel condominio per spese dovute e non pagate e hai ricevuto direttamente un atto ingiuntivo, devi sapere che è nullo. Lo afferma una recente sentenza del Giudice di Pace di Taranto  (dott. Martino Giacovelli, sent. dell’1.03.2016). Se prima non viene inviata al condomino moroso una lettera di intimazione e messa in mora, allora l’atto ingiuntivo per il pagamento è da considerarsi nullo.

morosità nel condominio

Ecco cosa succede in caso di morosità nel condominio

Se un condomino è moroso nei confronti del proprio condominio allora dovrà ricevere da parte dell’amministratore prima di tutto una lettera di intimazione e una annessa messa in mora a nome dei soggetti che partecipano al condominio e che quindi sono responsabili del pagamento delle relative spese. Se l’invio di questa lettera viene tralasciato passando direttamente ad adire le vie legali (tramite atto ingiuntivo di pagamento) ecco che il procedimento verrà considerato nullo per incompletezza di dati.

Ma c’è un particolare in più: se il proprietario moroso è in realtà un com-proprietario (quindi l’appartamento risulta essere di proprietà anche di un’altra o più persone, allora l’amministratore di condominio dovrà disporre la stessa lettera di intimazione e la messa in mora per ognuno dei comproprietari, indirizzandola ad ogni singolo soggetto per fargliela recapitare e non affidandola quindi a chi abita nell’immobile.

Questa regola vale anche se dalla tabella dei millesimi risulta un solo nominativo, in quanto quest’ultima è ad uso interno e al massimo potrà essere presa in considerazione per i primi tentativi di risoluzione bonaria della questione.

Nel momento stesso in cui invece l’assemblea decide di adire le vie legali allora si dovrà procedere seguendo un iter ben preciso. Innanzitutto il semplice verbale dell’assemblea con approvazione del rendiconto non serve ai fini della procedura del recupero crediti: occorre la diffida. Per questo l’amministratore dovrà cominciare col procurarsi una visura dei dati catastali per verificare le intestazioni dell’unità immobiliare. A questo punto potrà preparare le comunicazioni da inviare agli eventuali  vari comproprietari.

Questo accade perché nella logica del Giudice di Pace a cui conseguono queste disposizioni, la tutela deve essere massima nei confronti di ogni comproprietario. In questo modo ogni singolo soggetto viene informato della situazione, venendo a conoscenza sia del denaro per cui viene richiesto il pagamento, sia delle spese vive che derivano dal ricorso al giudice. Inoltre ignorando la messa in mora e arrivando all’atto ingiuntivo e al precetto, si dovranno accollare anche le spese relative all’avvocato che predispone gli atti.

Infine va ricordato che per quanto concerne l’amministratore di condominio, oggi vige l’obbligo di tenere aggiornato il registro di anagrafe condominiale, con le generalità dei singoli proprietari, degli inquilini o dei titolari di altri diritti (per es. comodato, diritto d’abitazione, ecc.), il relativo codice fiscale, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare ed ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza.

By | 2017-02-10T19:05:52+00:00 marzo 7th, 2016|Notizie|0 Comments

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