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Hai agevolazioni per la prima casa? Per mantenerle conta solo la categoria catastale, non i metri quadrati

Le nuove regole in vigore dal 2014 stabiliscono che le agevolazioni per la prima casa mantengono la loro validità anche in caso di rettifica dei metri quadrati (se l’immobile viene dichiarato più grande  a livello di superficie, ad esempio). Questo significa che conta solo la categoria catastale e non la superficie indicata nella visura catastale. In caso di rettifica per un qualsiasi motivo da parte della Agenzia delle Entrate dunque  è possibile presentare ricorso e fare appello alla sentenza n 4449/1/15.

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Cosa fare per non perdere le agevolazioni per la prima casa

La Commissione tributaria regionale di Roma ha stabilito che per mantenere i benefici legati all’acquisto della prima casa non risultano determinanti i metri quadrati di un immobile ma solo la sua categoria catastale. Questo vale non solo a partire dal 2014, ma anche se l’abitazione è stata acquistata prima della riforma.

Nella fattispecie, la sentenza n 4449/1/15 ha accolto il ricorso di un uomo che avendo acquistato casa nel 2008, si era visto poi negare le agevolazioni per la prima casa (di cui aveva usufruito) in seguito alla rettifica da parte dell’Agenzia delle Entrate che ricalcolava la superficie dell’immobile portandola a 308,65 metri quadrati. Tale superficie, essendo superiore ai 240 metri fissati nel 1969 come limite per le abitazioni di lusso, determinava in automatico la perdita dei benefici ottenuti per l’acquisto della prima casa.

Il proprietario dell’abitazione, che aveva fatto ricorso alla Commissione tributaria regionale di Roma, viene respinto in prima istanza. Ma al secondo tentativo, il ricorso viene accolto in considerazione del principio dell’abolitio criminis stabilito dall’articolo 10 del decreto legislativo n23 del 14 marzo 2011. Stando a questo principio, “salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile”.

In parole semplici e chiare questo sta a significare che le agevolazioni per la prima casa  che sono state riviste con la riforma del 2014, devono prevalere su qualsiasi altro tipo di criterio o classificazione effettuata in precedenza. Disposizione che era stata già sottolineata dall’agenzia delle Entrate nella circolare 2/E del 2014, al paragrafo 1,3, nella quale si legge che “a decorrere dal 1º gennaio 2014, l’applicabilità delle agevolazioni prima casa risulta vincolata, ai fini dell’imposta di registro, alla categoria catastale in cui è classificato o classificabile l’immobile e non più alle 13 caratteristiche individuate dal decreto del ministro del Lavori pubblici del 2 agosto 1969”.

Ultime news in merito alle agevolazioni per la prima casa

Il bonus per la prima casa non si estingue mai: è di pochi giorni fa, il 3 febbraio 2016, sentenza n. 2072 della Cassazione che ha stabilito per l’acquisto della prima casa un credito d’imposta in grado di funzionare “a catena”. In questo modo se vendi un’abitazione comprata con l’agevolazione prima casa ed entro un anno riacquisti un’altra prima casa, allora hai diritto ad un credito d’imposta. Tale credito d’imposta è pari all’imposta di registro o all’Iva pagate in sede di primo acquisto, nei limiti dell’importo dell’imposta di registro o dell’Iva assolti in sede di secondo acquisto.

Ovviamente nelle intenzioni del legislatore c’è la volontà d incentivare l’acquisto della prima casa, beneficiando delle agevolazioni per la prima casa anche nel caso in cui si sia costretti a trasferirsi o a cambiare abitazione per motivi personali o familiari.

By | 2017-02-10T19:20:02+00:00 febbraio 13th, 2016|Notizie|0 Comments

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